In risposta ai moltissimi colleghi e terzi che in questi giorni hanno scritto all’Ordine richiedono una verifica o rettifica della loro iscrizione all’Albo e del relativo status (presenza di eventuale sospensione), si fa presente che è possibile verificare personalmente la posizione di ogni iscritto, costantemente aggiornata dall’Ordine, tramite il sitohttps://albo.alboweb.net/registry/search
Si fa altresì presente che l’Ordine sta continuando a svolgere le verifiche previste dalla legge n.44/2021, sicché la posizione dei singoli iscritti può costantemente variare.
Si fa infine presente che i rapporti contrattuali tra gli iscritti e i rispettivi datori di lavoro sono sottratti da qualsivoglia competenza dell’Ordine.
Aggiornamento al 25/01/ 2022:
Si avvisano gli iscritti che è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale 25/01/2022, n. 19 la L. 21 gennaio 2022, n. 3 di conversione con modificazioni del DL 172/2021, nella quale è stata aggiunta una nuova disposizione (l’art. 1, comma 1 bis) che stabilisce la validità dei provvedimenti precedentemente adottati dalle autorità sanitarie locali in applicazione del previgente art.4 DL.44/2021 fino al termine delle nuove verifiche operate dagli Ordini stessi.
«1 -bis . Gli atti adottati dalle autorità sanitarie locali in applicazione della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini professionali secondo le modalità di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dal comma 1 del presente articolo».