Si comunica che in data 7 febbraio u.s. è stato pubblicato sulla G.U. n.31, il D.P.C.M. 4/2/2022 in tema di certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.
all’art. 5, comma 4°, del predetto decreto si prevede espressamente che “Dalla data di efficacia del presente decreto [ndr., 7/2/2022], le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 sono rilasciate esclusivamente in modalità digitale. Entro venti giorni dalla predetta data, le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalità cartacea ai sensi delle circolari del Ministero della salute sono riemesse in modalità digitale ai sensi del presente decreto, su richiesta dell’interessato al medico certificatore. Decorso tale termine, cessa la validità delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalità cartacea.
Premesso che per “certificazioni di esenzione” deve intendersi, ai sensi dell’art.1 del citato decreto, “la certificazione rilasciata (…) nei casi in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita”, siamo con la presente a rammentarvi di richiedere immediatamente al Vs medico certificatore di riemettere il certificato di esenzione in modalità digitale ai sensi e con le modalità previste dal presente decreto.
Rammentiamo che, in difetto, la Piattaforma Nazionale DGC segnalerà il Suo inadempimento all’obbligo vaccinale e l’intestato Ordine dovrà immediatamente procedere di conseguenza.