Si avvisano gli iscritti che è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale 25/01/2022, n. 19 la L. 21 gennaio 2022, n. 3 di conversione con modificazioni del DL 172/2021, nella quale è stata aggiunta una nuova disposizione (l’art. 1, comma 1 bis) che stabilisce la validità dei provvedimenti precedentemente adottati dalle autorità sanitarie locali in applicazione del previgente art.4 DL.44/2021 fino al termine delle nuove verifiche operate dagli Ordini stessi.
«1 -bis . Gli atti adottati dalle autorità sanitarie locali in applicazione della normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto restano validi fino alla nuova verifica effettuata dagli Ordini professionali secondo le modalità di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dal comma 1 del presente articolo».
In forza di tale disposto – in vigore dal 26/1/2022 – l’Ordine ha proceduto ad annotare sull’Albo le eventuali sospensioni discendenti ex lege dai citati provvedimenti Asl, qualora per il soggetto non sia ancora terminata la verifica da parte dell’Intestato Ordine.