Perché scegliere la polizza assicurativa sottoscritta dall’Ordine invece che altra polizza?
Ci sono molteplici motivi di carattere economico, assicurativo e gestionale che potrebbero giustificare la scelta della proposta assicurativa offerta dalla FNO. Si tratta, infatti, di una soluzione incomparabile con quanto tradizionalmente offerto dal mercato assicurativo, in quanto:
- è realizzata su misura per tutti i professionisti sanitari: qualsiasi attività viene (o sarà) consentita al professionista sanitario, sarà automaticamente coperta dalla polizza;
- copre sempre: la polizza copre il professionista sanitario indifferentemente dal fatto che sia un dipendente (pubblico o privato) o un libero professionista. Inoltre copre non solo le richieste di risarcimenti avanzate dall’Azienda sanitaria in caso di rivalsa amministrativa (avanti alla Corte dei Conti) ma anche qualsiasi risarcimento da un procedimento civile o penale direttamente richiesto al professionista sanitario
- è adeguata: risponde ai requisiti minimi già richiesti dalla legge
- è economica: ha un premio molto basso
In realtà, ogni professionista sensibile anche alla gestione e riduzione del rischio a cui è esposto, dovrebbe porre l’attenzione su quest’ultimo aspetto:
- è utile: consente di attivare il Sistema di protezione
Si tratta di un complesso organizzato di persone e servizi che la FN mette a disposizione degli iscritti (e dei pazienti) per una esperienza professionale più sicura. Grazie alla Polizza assicurativa, alla sua capillare diffusione e al monitoraggio dei sinistri, infatti, è possibile raccogliere una serie di informazioni dettagliate sui rischi della professione: la centralizzazione dei dati riguardanti i Professionisti Sanitari. L’analisi di questi dati può rilevare le criticità, le esigenze concrete e specifiche di ogni area professionale, può orientare lo sviluppo di alcuni servizi dedicati alla protezione, prevenzione e difesa degli iscritti:
- servizi di protezione: monitoraggio e sviluppo delle caratteristiche e dei servizi offerti dall’Assicuratore;
- servizi di prevenzione: informazione, formazione, orientamento, (ri)organizzazione e consulenza specifica per la riduzione dell’esposizione al rischio;
- servizi di difesa: monitoraggio e coordinamento dell’attività dei consulenti e periti incaricati dai Giudici nei processi (civili e penali).
- servizi per la qualità delle cure: collaborazione con le Associazioni Scientifiche e promozione delle buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle Linee Guida
Per svolgere tutte queste attività, nel corso del 2017-18, la ex FNC TSRM, ora FNO TSRM PSTRP , si è dotata di un’apposita Commissione che nel tempo ha definito alcuni tavoli scientifici mirati a costruire quanto necessario per una corretta formazione e informazione degli iscritti, ha collaborato nella realizzazione del protocollo di intesa con il CSM e il CNF relativo alle regole da adottare per l’iscrizione agli albi dei CTU e dei Periti presso i Tribunali italiani in conformità a quanto previsto dall’art. 15 della legge n. 24/2017 ed ha attivato alcuni servizi utili al collegamento con le società scientifiche professionali.
E’ prevista una franchigia sui massimali proposti?
Obbligatorietà della polizza in caso di liberi professionisti o di dipendenti pubblici?
Premesso che in materia sanitaria la conflittualità si è talmente incrementata nel corso di questi ultimi decenni che, di fatto, è quasi impensabile immaginare un professionista sanitario privo di polizza assicurativa, con riferimento al regime di obbligatorietà occorre distinguere le fonti a seconda che si tratti di libero professionista o di dipendente. Per il libero professionista: la Legge n. 27/2012 (di conversione del decreto legge n. 1/2012) ha confermato, all’art.9 comma 4, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale, “deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”. La norma era già stata prevista dalla legge n.148/2011 (di conversione del decreto legge n.138 del 13/08/2011) che imponeva agli ordinamenti professionali di riformarsi entro tale data introducendo appunto l’obbligo, a carico dei propri iscritti, di stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale. Nello stesso senso, l’art. 10 comma 2 della Legge 24/17 prevede “Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’articolo 7, comma 3, resta fermo l’obbligo di cui all’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, 137, e all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Per il dipendente: l’art. 10, comma 3, della Legge 24/17. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 (azione di rivalsa o responsabilità amministrativa) e all’articolo 12 (Azione diretta del soggetto danneggiato), al comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
Questa polizza copre i rischi per responsabilità colpa grave patrimoniale?
Si. Sono compresi tutti i danni, di qualsiasi natura, sia non patrimoniali che patrimoniali, che siano conseguenza dell’attività professionale esercitata dal PSTRP e che siano oggetto di una richiesta di risarcimento e/o fatti e/o circostanze. La copertura opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.
La tutela legale civile e penale è compresa?
La tutela legale penale non è compresa mentre sono incluse le Spese Legali in ambito civile.
Se un paziente danneggiato facesse un’ azione giudiziaria civile nei confronti di un PSTRP assicurato nella polizza collettiva per ottenere il risarcimento di un danno, oppure un Ente sanitario privato (o il suo Assicuratore) si rivolgesse alla giustizia civile per ottenere il recupero di quanto risarcito a un paziente o, infine, la Corte dei Conti agisse per ottenere il risarcimento del danno erariale verificatosi a seguito del pagamento di un danno a favore di un paziente, ebbene, in tutti questi casi vi sono delle spese di carattere legale relative ad avvocati, periti etc…, e a ogni altra spesa di giustizia.
Il costo di queste spese è compreso nelle cosiddette spese legali o spese di lite e, in particolare, è previsto che siano a carico della Società di assicurazioni le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Quindi, poiché il massimale è previsto in € 2.000.000/5.000.000 per sinistro e per anno, il massimale relativo alle spese di lite sarà pari ad ulteriori € 500.000/1.250.000 per sinistro e per anno.
Ma attenzione, la compagnia di assicurazioni non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa accettati o designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Occorre, dunque, che la nomina di un perito o di un avvocato sia concordata con l’Assicuratore, altrimenti si corre il rischio di vedersi respingere il rimborso da parte della Compagnia di assicurazioni.
É compresa la tutela per colpa grave in ambito sanitario anche per tutte le professioni appartenenti all’Albo?
Si, la copertura assicurativa prestata dalla polizza opera per tutti gli iscritti agli Albi professionali di cui al Decreto del Ministero della Salute 13 marzo 2018 – Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (18A02393) (GU Serie Generale n.77 del 03-04-2018), che sono di seguito descritti, che abbiano aderito alla Polizza Collettiva ad Adesione nelle forme e nei modi previsti dalla documentazione di gara, inclusi gli iscritti all’ Albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Si precisa che la copertura di polizza opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.
Per assicurato si intende la singola persona che paga il premio (naturalmente iscritta a proprio albo) o tutti gli iscritti alla propria categoria di appartenenza? in breve i € 5.000.000 di copertura riguardano il singolo sottoscrittore o tutti i suoi appartenenti?
L’assicurato è il soggetto che, regolarmente iscritto al proprio Albo di appartenenza, aderisce alla Convenzione assicurativa collettiva ad adesione, pagando il relativo premio di € 30 o € 35 a seconda che opti per il massimale di € 2.000.000 o di € 5.000.000.Questo massimale deve intendersi per ogni persona assicurata, per ogni sinistro e per ogni anno assicurativo. Si precisa quindi che non si tratta di un massimale aggregato per tutti gli aderenti alla convenzione stessa.
Cosa vuole dire questo?
Che se ci fosse un sinistro che risarcisce un terzo con € 1.000.000 a giugno 2020, allora per quel PSTRP, cui quel caso si riferisce, assicurato con un massimale di € 5.000.000, , rimarranno ancora € 4.000.000 per altri risarcimenti a terzi danneggiati per tutto il 2020.
Possono coesistere due o più assicurazioni che coprono lo stesso rischio?
Si, possono coesistere due o più assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Molte polizze di sola Colpa Grave oggi in circolazione prevedono che, nel caso in cui coesistano due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la copertura prestata da tali polizze operi a “secondo rischio”, ovvero solo dopo che sia stato esaurito il massimale dell’altra o delle altre polizze. Si tratta di un abile stratagemma per ridurre le possibilità di azionare la polizza in presenza di un sinistro.
La polizza della Convenzione Collettiva PSTRP voluta dalla Federazione prevede, invece, che, in caso di coesistenza di due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la polizza Collettiva opererà sempre a primo rischio, cioè non sarà subordinata all’esaurimento del massimale di altra o altre eventuali polizze con più ampie tutele in caso di sinistro.
Come posso scaricare il mio certificato assicurativo?
Per l’emissione di certificati assicurativi nominali, su espressa richiesta da parte degli Assicurati, ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A mette a disposizione un proprio portale ad un pagina specifica in grado di garantire l’accesso del singolo assicurato in un’area personale protetta da credenziali dove lo stesso possa effettuare la propria richiesta di certificato. La compagnia avrà 5 giorni di tempo per mettere a disposizione il certificato nell’area personale dell’Assicurato o direttamente nella casella di posta elettronica o PEC indicata dallo stesso. L’assicurato dovrà dichiarare la regolare iscrizione agli Ordini TSRM PSTRP e l’avvenuto pagamento del relativo premio assicurativo.
Al fine di ottenere il certificato bisognerà seguire il seguente TUTORIAL (le credenziali sono le stesse per accedere alla propria pagina personale del portale https://iscrizioni.alboweb.net/)
Dove posso trovare le informazioni e i dettagli della polizza assicurativa in convenzione con l'Ordine?
All’interno della propria pagina personale del portale https://iscrizioni.alboweb.net/ nelal sezione Adesioni Polizza RC 2019 e 2020 è possibile reperire tutta la documentazione specifica e le condizoni di polizza. La consultazione della docuementazione non è vincolante . La sottoscrizione della polizza avverà solamente a seguito di avvenuto Pagamento del relativo bollettino MAV.
Svolgo le mansioni di una professione sanitaria (es. TSRM ) ma sono inquadrato dal punto di vista contrattuale con contratto atipico o di altra categoria, l’assicurazione mi copre?
La polizza copre i TSRM e ogni altro professionista sanitario (purche’ iscritto all’albo) che svolgono le “attività previste e disciplinate dalla normativa, nonché quelle sviluppate o rese possibili dal introduzione delle nuove tecnologie”, indipendente dalla tipologia contrattuale.
Nel contratto di polizza si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni aspetti facilmente riconducibili al profilo professionale.
Nel caso di sinistro non verranno valutati i profili contrattuali ma le attività che, come indicato precedentemente, dovranno essere ricondotte a quelle disciplinate per i TSRM o altra professione sanitaria.
L’assicurazione professionale e’ obbligatoria nel caso di liberi professionisti o di dipendenti pubblici?
Con riferimento al regime di obbligatorietà occorre distinguere le fonti a seconda che si tratti di libero professionista o di dipendente. Per il libero professionista: la Legge n. 27/2012 (di conversione del decreto legge n. 1/2012) ha confermato, all’art.9 comma 4, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale, “deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”.La norma era già stata prevista dalla legge n.148/2011 (di conversione del decreto legge n.138 del 13/08/2011) che imponeva agli ordinamenti professionali di riformarsi entro tale data introducendo appunto l’obbligo, a carico dei propri iscritti, di stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale. Nello stesso senso, l’art. 10 comma 2 della Legge 24/17 prevede “Per l’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all’interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell’adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Per il dipendente: ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
Quali sono i margini per un' eventuale denuncia in caso di paziente che si ammala e dichiara di essere stato contagiato da un professionista?
Qualsiasi terzo che dovesse ritenere di avere contratto una malattia infettiva a seguito di un contatto avuto con un professionista assicurato potrà avanzare una richiesta di risarcimento del danno subito. In tal caso l’assicurato deve trasmettere al Broker AON questa richiesta di risarcimento, utilizzando il “modulo di denuncia sinistro” che è stato predisposto dalla Commissione SPEPA.
Le polizze di Responsabilità Professionale sono, per l’appunto, di Responsabilità, quindi risarciranno il terzo del danno subito solo se l’assicurato avrà tenuto un comportamento colposo, cioè caratterizzato da negligenza, imprudenza o imperizia, tale da essere causa del danno stesso.
In caso di denuncia quale iter seguire?
Non sono ancora riuscito a rinnovare l'iscrizione 2020 è possibile ugualmente avere una copertura Rc professionale?
Gli iscritti di quegli ordini, che per motivi non dipendenti dagli iscritti medesimi, non abbiano avuto la possibilità di rinnovare l’iscrizione per l’anno 2020, possono rinnovare o acquistare la copertura assicurativa, fermo il fatto che gli stessi dovranno rinnovare l’iscrizione non appena ne avranno la possibilità.
L'attività Manageriale, di coordinamento o di docenza è compresa nell'assicurazione ? (esempio Covid Manager)
L’attività manageriale e di coordinamento è compresa nella copertura in quanto il contratto della polizza dell’ RC in convenzione cita espressamente che l’attività assicurata è :
“Quella prevista e disciplinata dalla normativa di riferimento, nonché quella sviluppata o resa possibile dall’introduzione e/o dallo sviluppo di nuove tecnologie e/o procedure. Sono espressamente oggetto di copertura assicurativa le attività connesse con lo svolgimento dell’attività professionali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo attività gestionali, di coordinamento, di ricerca scientifica, formazione, docenza e consulenza”
E' ancora valido il fatto che pensionati, inoccupati e lavoratori all’estero, possano essere essere autorizzati per l’esenzione della quota assicurativa?
Il requisito della copertura vale per l’esercizio effettivo della professione, pertanto i pensionati, inoccupati e lavoratori all’estero non sono considerati.
Gli iscritti che si trovano al momento in quiescenza, ma risultano ancora iscritti all'ordine per spirito di appartenenza alla professione, avendo negli anni precedenti sottoscritto la polizza FNO , sono coperti dall'assicurazione nel caso ricevano una richiesta di risarcimento ? vale comunque la clausola di ultrattività illimitata ?
Certo, la polizza FNO, pagata almeno una volta, in caso di quiescenza, mantiene nel tempo (illimitatamente) la copertura per le responsabilità professionali di tutta la carriera professionale.
La polizza assicurativa copre anche l'esercizio di funzioni professionali anche del volontariato, inteso sia post-laurea che in quiescenza, anche senza la sottoscrizione di un contratto di lavoro?
La risposta è disgiunta nei diversi casi:
– nel primo caso l’assicurato (colui che ha pagato nel corso dell’anno) che svolge attività volontaria (es. tirocinio volontario), nell’ambito del profilo professionale assicurato, è coperto;
– nel secondo caso bisogna chiarire quale sia lo stato del professionista. La copertura “postuma” (ultrattività) nel caso del pensionato, vale solo in caso di cessazione completa dell’attività professionale. Al contrario, il pensionato che esercita (anche nel ruolo di volontario) non può avvalersi della copertura assicurativa in regime di ultrattività ed è tenuto pertanto al rinnovo della polizza.
Cosa significa professionista inoccupato?
E’ importante chiarire che si tratta di professionista inoccupato colui che non ha mai esercitato ovvero lavoratori che non hanno precedenti professionali in Italia.
Coloro che, invece si trovano nello stato di inoccupazione temporanea (es: ho lavorato negli anni scorsi ma da tre mesi sono in attesa di lavoro) ovvero che esercitano l’attività all’estero, devono considerare molto seriamente la possibilità di essere raggiunti da una richiesta risarcitoria tardiva rispetto al periodo di esercizio del periodo precedente; in questi casi, se non coperti da assicurazione annuale, non potranno avvalersi di alcuna protezione perché non rientrano nelle coperture postume (ultrattive) valide solo per coloro che interrompono definitivamente l’esercizio professionale.
I professionisti sanitari iscritti agli albi TSRM e PSTRP vaccinatori volontari sono coperti da assicurazione professionale per questo genere di attività ?
C'è obbligo di assicurazione per la responsabilità professionale per le società tra professionisti sanitari (STP)?
In caso di iscrizione a più albi professionali (es. Podologo e TNPEE), deve essere sottoscritta una polizza specifica per ogni albo di riferimento (quindi due pagamenti)?
La polizza è legata al profilo professionale, pertanto se un professionista opera per più profili dovrà sottoscrivere più polizze ed ognuna riferita al profilo dedicato.
—