Via Ca' Marcello, 61 - 30172 Venezia

FAQ Sistema Tessera Sanitaria

In che cosa consiste il Sistema Tessera Sanitaria? Come funziona?

Il Sistema Tessera Sanitaria coinvolge tutti i professionisti sanitari, liberi professionisti, soggetti ai sensi del DM 31 luglio 2015 e DM 27 aprile 2018, all’emissione fattura sanitaria ai cittadini.

Ecco qui di seguito un Tutorial esplicativo.

Quali Professionisti sanitari sono soggetti al SISTEMA TS? Solo i lavoratori autonomi/liberi professionisti che effettuano fatture ai pazienti ?

La risposta a questo quesito è contenuta nella FAQ (all’interno del portale StS) titolata “CHI É TENUTO ALL’INVIO DEI DATI?“, accessibile al seguente link:

https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/it/web/guest/spese-sanitarie-faq

Quali comportamenti si devono adottare per i professionisti che svolgono attività in forma associata? Es. SNC, cooperative di professionisti?

Sentite le strutture di riferimento per l’assistenza sul STS, le stesse hanno riferito che le FAQ relative alle strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società, sono applicabili a tutte le strutture medico sanitarie organizzate in forma di società. Quindi, non hanno l’obbligo di invio, ma nel caso in cui il rappresentante legale sia un medico, può inviare i dati dei documenti emessi dalla società comunicando, in fase di accreditamento, la Piva della società di cui è rappresentante legale.

Le Società tra professionisti STP, di cui circolare 60/2019, sono soggetti al caricamento della fatture al STS?

Sentite le strutture di riferimento per l’assistenza sul STS, le stesse hanno riferito che le FAQ relative alle strutture medico veterinarie organizzate in forma giuridica di società, sono applicabili a tutte le strutture medico sanitarie organizzate in forma di società. Quindi, non hanno l’obbligo di invio, ma nel caso in cui il rappresentante legale sia un medico, può inviare i dati dei documenti emessi dalla società comunicando, in fase di accreditamento, la Piva della società di cui è rappresentante legale.

Le credenziali sistemats.it vengono inviate per PEC all’interessato, per cui e’ importante che la stessa sia attiva e funzionante: potrebbe essere che tali dati anagrafici risultassero errati o mancanti a seguito in verifica da parte del professionisita? Se si come è possibile provvedere alla correzione?

Sentite le strutture di riferimento per l’assistenza sul STS, le stesse hanno riferito che non è possibile correggere i dati. Queste situazioni particolari devono essere segnalate al seguente indirizzo e-mail: assistenzats@sogei.it, e gestite caso per caso.

Esiste un tutorial istituzionale per capire come procedere al caricamento delle fatture? Potrebbe essere in caso pubblicato sul ns sito istituzionale?

Sentite le strutture di riferimento per l’assistenza sul STS, le stesse hanno riferito che non esiste ancora un tutorial istituzionale.

É possibile effettuare pagamenti in contanti per le prestazioni sanitarie soggette al STS?

La Legge n.160 del 2019 (Legge di Bilancio 2020), all’articolo 1, comma 680, stabilisce che il nuovo obbligo (pagamento con modalità tracciabile) “non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.”

Il cittadino può opporsi al caricamento dei dati al STS, se si con quali modalità?

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019 ha definito le seguenti modalità che gli assistiti devono seguire per esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia le informazioni per ogni singola voce di spesa:

  1. nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
  2. negli altri casi, chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale. L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria;
  3. dal 9 febbraio all’8 marzo 2020 accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

Viene prevista un’ulteriore modalità fruibile dal 1° ottobre 2019 al 31 gennaio 2020, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate la tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.

Per effettuare la comunicazione l’assistito può utilizzare tre canali:

  1. inviare una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (Home – Cittadini – Istanze e comunicazioni – Opposizione all’utilizzo delle spese (dichiarazione precompilata);
  2. telefonare alle Sezioni di Assistenza Multicanale (numero verde 800.90.96.96 da fisso, 0696668907 da cellulare, +390696668933 dall’estero);
  3. consegnare a un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia il modello di richiesta di opposizione pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Le Officine Ortopediche sono soggette al Sistema TS?

Quesito Esteso: Il Decreto del 22 novembre u.s., pubblicato sulla GU n.284 del 4-12-2019, include tra i nuovi soggetti obbligati all’invio delle spese sanitarie al Sistema TS anche il Tecnico Ortopedico iscritto all’al bo e che opera come professionista della sanità (con propria partiva IVA, quindi),ma non parla delle Officine Ortopediche – Negozi di Ortopedia e Sanitarie.

Tra l’altro per le Officine Ortopediche – Negozi di Ortopedia e Sanitarie non è ancora possibile accreditarsi al Sistema TS per ricevere le credenziali e quindi effettuare la trasmissione delle spese sanitarie,a meno che non siano Strutture Autorizzate ai sensi dell’art. 8-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

Inoltre tali Strutture necessitano della presenza di un Direttore Sanitario, figura che attualmente non esiste per le Officine Ortopediche – Negozi di Ortopedia e Sanitarie

Questo il link alla registrazione sul sito del SistemaTS: https://sistemats5.sanita.finanze.it/P730CensimentoRegistrazioneWeb/pages/includes/inserimento.jsf

Risposta: Sentite le strutture di riferimento per l’assistenza sul STS, le stesse hanno riferito che questi soggetti non sono obbligati all’invio.

Detraibilità Sistema Tessera Sanitaria

Quesito Esteso:
Cit.mail di iscritto: la nuova legge di bilancio prevede dal 2020 la detraibilità delle spese sanitarie solo se pagate con mezzi tracciabili. Mi sto già attivando per l’introduzione del pos all’interno del mio studio, ma ci vorrà comunque un po’ di tempo perché diventi operativo.

Se a gennaio un paziente mi paga in contanti (perché non ha con sé il carnet assegni o perché non vuole farmi il bonifico) e contemporaneamente NON si oppone all’invio dei dati fiscali al Sistema Tessera Sanitaria, come mi devo comportare? Sono tenuto comunque all’invio dei dati della ricevuta fiscale al STS anche se il paziente, avendo pagato in contanti, non ha diritto alla detrazione del 19%? È una responsabilità del paziente rimuovere, in un momento successivo, la singola ricevuta dal 730 precompilato?

Risposta: Sentite le strutture di riferimento per l’assistenza sul STS, le stesse hanno riferito che i dati delle fatture devono essere comunque inviati, in quanto la loro trasmissione non è finalizzata solo alla precompilazione della dichiarazione dei redditi della persona fisica, bensì anche alla consultazione dei propri dati da parte dei cittadini, accedendo al portale del Sistema TS le apposite credenziali.

Iscrizione all'albo 2020 e fatture anno fiscale 2019

Quesito Esteso: Il professionista che presentato domanda di iscrizione all’albo fatta solamente nel 2020 (oltre i termini della fase transitoria DM 13/3/2018 in cui si poteva esercitare con la sola domanda di pre-iscrizione). Di fatto non risulta abilitato ad effettuare prestazioni sanitarie per il 2019. Come si deve comportare con eventuali fatture emesse nel 2019? Cosa succede per queste fatture per il cittadino ?

In pratica Il professionista era tenuto ad iscriversi all’albo, ma non lo ha fatto.

E’ possibile sanare la situazione della fatture pregresse con transazione economica per il solo lato economico ? opportuno individuare linea comune da suggerire ai professionisti che ammettono incongruenza iscrizione/fatture

Risposta: Sentite le strutture di riferimento per l’assistenza sul STS, le stesse hanno riferito che al momento dell’accreditamento, il sistema incrocia i dati con gli elenchi dei professionisti iscritti agli Albi, trasmessi periodicamente dagli Ordini professionali. In pratica, per accreditarsi è necessario possedere un’anagrafica certificata dall’Ordine di appartenenza. Pertanto, chi non è iscritto non può registrarsi e quindi non trasmette i dati delle spese al Sistema TS.

I soggetti non iscritti ad Albi professionali, bensì solo ad Elenchi speciali, devono trasmettere i dati al STS? Si tratta, ad esempio, dei Massofisioterapisti.

Sentite le strutture di riferimento per l’assistenza sul STS, le stesse hanno riferito che anche gli elenchi speciali ad esaurimento  devono inviare i dati. .

ll decreto con cui si includono gli iscritti agli Elenchi speciali a esaurimento tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.184 del 03 agosto 2021.  La trasmissione dei dati relativi alle sedi cui all’art. 1 del presente decreto sostenute nell’anno di imposta 2021 e’ effettuata entro il 31 gennaio 2022 e poi prorogato al 08 febbraio 2022

link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/03/21A04600/SG?fbclid=IwAR0TEfUh5QckIE69dqpnvSJdQBS6ECVhIWyQHbPecmPm1m9yFGsYd95uu-

Professioni sanitarie: per il 2021 rinviate “fattura elettronica” e trasmissione corrispettivi al STS, ma Tessera sanitaria passa a cadenza mensile

Nel presente allegato alcune novità relative al sistema STS per gli esercenti professioni sanitarie, sono esclusi per ora gli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento .

Scarica il pdf

 

Qual è il codice da indicare da parte di un professionistai n regime forfettario in relazione alla natura IVA delle singole operazioni nel sistema tessera sanitaria ? (art. 2 lettera b) aliquota ovvero natura IVA delle singole operazioni) .

Con riferimento al quesito posto dalla Federazione nazionale Ordini TSRMe PSTRPcon la nota allegata del 20 gennaio 2021, si ritiene che i soggetti in regime forfetario, non essendo tenuti agli adempimenti riferiti all’IVA, nella trasmissione dei dati al Sistema TS, in base ai nuovi parametri introdotti con il DM del 19 ottobre 2020,debbano riportare il codice Natura N 2.

2021 : proroga trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni esercenti professioni sanitarie.

Si segnala che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 gennaio 2021, ha modificato  ulteriormente i termini di invio dei dati al Sistema TS.
è stato previsto :
•per le spese sostenute nell’anno 2020: la proroga dal 31/1/2021 all’8 febbraio 2021 della scadenza per la relativa trasmissione.
•per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021: la proroga al 31 luglio 2021
•per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021: la proroga al 31 gennaio 2022
•per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022: la trasmissione entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
A partire dai dati del 2020, così come previsto dal DM 19/10/2020 (attuativo di quanto previsto dall’art. 1, commi 679-680, della legge di bilancio 2020), le spese sanitarie trasmesse al Sistema TS devono essere comprensive dell’indicazione delle relative modalità di pagamento.
Inoltre per le spese sostenute da gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dovranno trasmettere anche i documenti dei soggetti che hanno esercitato l’opposizione, senza indicare per tali soggetti il codice fiscale.

Termini di invio dei dati delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata per le spese relative all’anno 2024

La Ragioneria Generale dello Stato, con il decreto ministeriale 8 febbraio 2024, ha previsto
la semestralizzazione dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi
precompilata.
In particolare, per le spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2024, la trasmissione dei relativi
dati dovrà essere effettuata con cadenza semestrale, secondo le seguenti scadenze:
− comunicazione dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti all’invio e relative al 1° semestre
2024 (data pagamento compresa tra il 1°gennaio 2024 e il 30 giugno 2024) entro il giorno 30 settembre
2024;
− comunicazione dei dati di spesa sanitaria da parte dei soggetti tenuti all’invio e relative al 2° semestre
2024 (data pagamento compresa tra il 01 luglio 2024 e il 31 dicembrbe2024) entro il giorno 31 gennaio
2025;
Si segnala inoltre che, nel periodo compreso tra il 9 febbraio 2025 e l’8 marzo 2025, sarà resa disponibile
al cittadino, all’indirizzo www.sistemats.it, la funzione on line che permetterà l’opposizione alla pubblicazione
dei dati di spesa sanitaria.