Il dr. Salvatore Laganà – presidente del Tribunale di Venezia – ci comunica quanto segue in merito alle nuove modalità di iscrizione all’albo Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Venezia:
“Rilevato che in data 26.08.2023 è entrato in vigore il D.M. 04.08.2023 n. 109“Regolamento concernente l‘individuazione di ulteriori categorie dell‘albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all‘albo, nonché la formazione, la tenuta e l‘aggiornamento dell’elenco nazionale, ai sensi dell‘art. 13, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, come novellato dall‘art. 4, comma 2°, lett. A), del D. L.vo 149/2022 e richiamato dagli artt. 15 e 16 delle stesse disposizioni per l‘attuazione, come novellati dallo stesso art. 4, comma 2°, lettere b) e c) del predetto decreto”,·
Ritenuto che, attese le rilevanti modifiche alla disciplina di iscrizione e tenuta degli albi dei C.T.U., vanno fornite, anche a seguito della richiesta di chiarimenti di alcuni Ordini Professionali, le seguenti prime indicazioni di massima:
- Dalla data di entrata in vigore del predetto D. e, pertanto, dal 26.08.2023 i requisiti per l’iscrizione all’albo e le relative domande di iscrizione dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del richiamato decreto, con tutte le indicazioni previste dalle lettere da a) ad o) del comma 1° dell’art. 5, come da modello che sarà inserito nel sito istituzionale di questo Tribunale, e con allegata la documentazione richiamata dall’art. 5, comma 3°, del predetto decreto;
- Le domande di iscrizione potranno essere presentate tra il 1° marzo ed il 30 aprile e tra il 1° settembre ed il 31 ottobre di ciascun anno;
- Le domande di iscrizione potranno essere depositate in originale presso la Segreteria di Presidenza del Tribunale o essere inviate all’indirizzo pec del Tribunale di Venezia, tribunale.venezia@giustiziacert.it previo pagamento in forma telematica della marca da bollo da€ 16,00;
- Le domande di iscrizioni pendenti prima dell’entrata in vigore del D.M. n. 109/2023 ed in relazione alle quali il Comitato non si è ancora pronunciato conservano la loro validità ma gli aspiranti all’iscrizione dovranno integrare le informazioni già fornite secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5;
- Coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto sono già iscritti mantengono l’iscrizione ma possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori della categoria di appartenenza o in una diversa categoria, allegando gli elementi previsti dai commi 1° e 2° dell’ 5 e la relativa documentazione;
- Non dovrà attualmente essere presentata da parte di coloro che sono già iscritti una domanda di conferma, essendo la stessa subordinata alla decisione del Comitato in sede di revisione del!’ albo ai sensi dell’ 18 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. ed alla comunicazione del segretario del Comitato a ciascun iscritto tramite pec, ai sensi del comma 2° dell’art. 6.
P.Q.M.
Dispone che il presente provvedimento, unitamente al nuovo modello di iscrizione (255 KB) , sia inserito nel sito istituzionale di questo Tribunale e comunicato a tutti gli Ordini Professionali del circondario, con autorizzazione ad inserirlo nei rispettivi siti istituzionali ed a comunicarlo agli iscritti nelle forme più opportune.