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Oggetto: provvedimento ex art.1, comma 229 legge 197/2022 di non applicazione delle disposizioni di cui ai commi 222, 227 e 228

Oggetto: provvedimento ex art.1, comma 229 legge 197/2022 di non applicazione delle disposizioni di cui ai commi 222, 227 e 228

Si comunica che, preso atto della la legge 197/2022 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, all’art.1, comma 222 e successivi che  prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei ruoli affidati agli agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 e di importo residuo fino a 1.000,00 euro;

E che per gli Ordini TSRM e PSTRP è previsto un annullamento automatico di tipo parziale posto che possono essere annullate solamente le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo ovvero quelle riguardanti le sanzioni e gli interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR 602/1973) e che  l’Ordine, come gli altri Enti creditori, può comunque con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023 stabilire di non applicare le suddette disposizioni di annullamento dei ruoli;;

·       il consiglio direttivo dell’Ordine ha deliberato 

– di sottoscrivere ex art.1, comma 229 legge 197/2022 il provvedimento di non applicazione delle disposizioni di cui ai commi 222 e ss. che prevedono l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei ruoli affidati agli agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015;

 

Cordiali saluti.
La Segreteria