I cittadini stranieri, sia comunitari che non comunitari, in possesso di un titolo conseguito in un paese straniero possono esercitare le Professioni sanitarie in Italia, previa iscrizione all’Albo, nel rispetto della normativa vigente.
Cittadini comunitari
Preliminarmente è necessario richiedere al Ministero della Salute il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un paese comunitario.
Una volta ottenuto il decreto di equipollenza l’interessato dovrà rivolgersi all’Ordine TSRM-PSTRP territorialmente competente e, prima di procedere all’iscrizione all’Albo, dovrà sostenere un esame volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana.
N.B.: l’iscrizione all’Albo è obbligatoria per esercitare la professione sanitaria.
Cittadini non comunitari
Preliminarmente è necessario richiedere al Ministero della Salute il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un paese non comunitario.
Una volta ottenuto il decreto di equipollenza l’interessato dovrà rivolgersi all’Ordine TSRM-PSTRP territorialmente competente e, prima di procedere all’iscrizione all’Albo, dovrà sostenere un esame volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia.
Il Ministero della Salute può decretare che il riconoscimento del titolo sanitario professionale sia subordinato al superamento di una misura compensativa da svolgersi in un polo formativo universitario.
Il decreto di riconoscimento, qualora il sanitario non si iscriva al relativo Albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
N.B.: l’iscrizione all’Albo è obbligatoria per esercitare la professione sanitaria.
Cittadini italiani in possesso di un titolo conseguito in un paese straniero
Preliminarmente è necessario richiedere al Ministero della Salute il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un paese straniero.
Una volta ottenuto il decreto di equipollenza l’interessato dovrà rivolgersi all’Ordine TSRM-PSTRP territorialmente competente e procedere all’iscrizione all’Albo.
N.B.: l’iscrizione all’Albo è obbligatoria per esercitare la professione sanitaria.